Introduzione

di Luisa Falchi

Il Catasto rustico di Roma e provincia - versamento U.T.E - La documentazione relativa al cessato catasto rustico di Roma e Provincia è stata versata dall'Ufficio Tecnico Erariale all'Archivio di Stato di Roma nel 1988. Si tratta di 555 mappe alla scala 1/2000, in fogli rettangoli sciolti, corredate di numerosi allegati; di 324 mappette in scala ridotta, relative ai medesimi comuni descritti nelle mappe; di circa 3160 registri (prontuari di mappa, registri partite, matricole possessori, matrici, trasporti) e di 900 buste di volture.
L'impianto che è alla base di tale documentazione è quello del catasto pontificio noto come Gregoriano, disposto nel 1816 ed attivato nel 1835: nella provincia di Roma esso restò infatti in vigore, per quanto concerne i beni rustici, fino al 1952, data in cui fu completata l'attivazione del Nuovo Catasto Terreni (N.C.T.) in tutti i comuni che ne facevano parte.
Le mappe sono in gran parte le copie, in fogli rettangoli sciolti, delle mappe originali elevate tra il 1818 ed il 1821; copie previste dall'art.195 del Regolamento sulla misura dei terreni e formazione delle mappe del 22 febbraio 1817 perchè destinate agli uffici periferici preposti alla conservazione, e cioè incaricati di provvedere alle operazioni necessarie a mantenere costantemente aggiornata la situazione catastale dei comuni compresi nella propria circoscrizione, sia in rapporto all'assetto della proprietà che allo stato dei beni e dei relativi estimi.
Presentano, quindi, aggiornamenti spesso stratificati e non sempre espressamente datati, riconoscibili perchè tracciati in rosso; furono talvolta "rinnovate" e cioè nuovamente redatte integralmente o in parte, seppur sulla base dell'impianto preesistente, laddove le trasformazioni delle circoscrizioni amministrative o le modificazioni della consistenza delle particelle catastali fossero particolarmente rilevanti; furono corredate frequentemente di allegati relativi a variazioni e frazionamenti intervenuti in epoche diverse; furono talvolta sostitutite con copie non datate che ripropongono fedelmente il cartiglio delle mappe originali conservate nell' archivio della Presidenza del Censo, riportandone anche data e sottoscrizioni.
In sintesi, nel suo complesso il materiale topografico documenta situazioni comprese in un amplissimo arco cronologico che va, appunto, dall'impianto del Gregoriano all'attivazione del Nuovo Catasto Terreni. Le scritture catastali invece si riferiscono al periodo 1870-1952: solo eccezionalmente sono presenti, per alcune località, documenti preunitari.

Vicende della catastazione postunitaria - Per chiarire tale discrasia negli estremi cronologici, comprendere la natura di questo fondo archivistico, ed i legami che lo collegano ad altri complessi documentari già presenti in Archivio (Cancelleria del Censo di Roma, Cancelleria del censo di Subiaco, Cancelleria del Censo di Tivoli, Collezione dei catasti), è bene accennare brevemente alle vicende catastali che accompagnarono il lungo processo di unificazione amministrativa dello Stato unitario.
L'esigenza di una perequazione dell'imposta fondiaria e della formazione, quindi, di un nuovo catasto dei terreni, uniforme per tutto il Regno, si era fatta sentire con prepotenza immediatamente dopo l'unificazione per l'incredibile disparità esistente tra i catasti vigenti nei vari Stati preunitari e per la parallela disomogeneità dei criteri che in tali stati regolavano il prelievo fiscale.
La legge 14 luglio 1864 n.1831, che provvedeva ad un conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, dava una risposta temporanea e transitoria al problema che trovò una soluzione legislativa compiuta solo nel 1886 (L.1 marzo 1886, n.3682), quando si dispose l'elevazione di un nuovo catasto dei terreni, "geometrico, particellare, uniforme, fondato sulla misura e sulla stima". Le operazioni di accatastamento, accompagnate dal proliferare di norme di attuazione specifiche per i vari aspetti dell'intervento, poi coordinate nel T.U. 8 ottobre 1931 n.1572, successivamente integrato e modificato da ulteriori disposizioni sino al 1948, si protrassero fino al 1956. Man mano che tali operazioni procedevano, si mantenevano in vigore i catasti antichi che continuavano a fornire una base per la ripartizione dell'imposta nei territori dove ancora non era attivo il Nuovo Catasto Terreni: una normativa, diremmo, parallela regolava pertanto la loro conservazione al fine di mantenerli efficienti.
In epoca pontificia tale funzione era svolta, come è noto, dalle Cancellerie del Censo, che, appunto, conservavano le copie delle mappe originali dei comuni compresi nella circoscrizione territoriale di loro competenza, da sottoporsi a periodici aggiornamenti, e provvedevano ad una serie di registrazioni prescritte da una puntuale normativa, da effettuarsi sulla base di istanze di voltura obbligatoriamente presentate in caso di passaggio di proprietà. Con l'Unità tali competenze e la relativa documentazione furono ereditate dalle Agenzie delle imposte, dipendenti dal dicastero delle Finanze. Ancora a tali organismi la legge 24 marzo 1907 n.237 affidava la conservazione degli antichi catasti dei terreni e di quello urbano, mentre il N.C.T. era oggetto di una duplice conservazione, tanto a cura delle dette Agenzie quanto degli Uffici tecnici di Finanza (R.D. 26 gennaio 1902 n.76).
Nel 1938 con il R.D.Legge n.664 fu stabilito che la conservazione del N.C.T. avvenisse su unico esemplare della mappa particellare, della tavola censuaria, del registro delle partite e della matricola possessori a cura degli Uffici Tecnici Erariali, "a mezzo di apposita sezione posta in ogni capoluogo di Provincia, per tutti i comuni della provincia stessa": rimaneva di competenza degli Uffici distrettuali delle imposte dirette (già Agenzie delle imposte) il solo Catasto dei fabbricati o Catasto urbano, oggetto di una normativa distinta (l. 2136/1865 e l. 5784/1870) che ne faceva essenzialmente uno strumento tributario a carattere descrittivo.

Vicende archivistiche - Il processo di semplificazione delle procedure di aggiornamento avviato con il 1938 si completa quindi con l'attribuzione agli stessi Uffici Tecnici Erariali (U.T.E.) del compito di provvedere anche alla conservazione dei vecchi catasti dei terreni, ove fossero ancora in vigore, come dispose l'art.20 del R.D.Legge 4 aprile 1939 n.589. Gli Uffici distrettuali delle imposte trasmisero quindi agli Uffici Tecnici Erariali la documentazione catastale vigente, necessaria all'espletamento dei compiti istituzionali che questi ultimi venivano ad assumere. Trattennero, invece, presso di sè, il materiale documentario il cui valore amministrativo era ormai esaurito e che non occorreva quindi più alle necessità ordinarie del servizio. Nel caso specifico, restarono agli Uffici distrettuali delle II.DD., le scritture catastali preunitarie mentre passarono all'U.T.E. di Roma le mappe ed il corpus della documentazione postunitaria, relativa ai beni rustici censiti nei territori compresi nella provincia di Roma.
Il materiale catastale antico posseduto dai diversi Uffici distrettuali delle imposte, esaurita da tempo la propria valenza amministrativa, fu versato quindi in più riprese all'Archivio di Stato di Roma. Si hanno così i complessi documentari, (purtroppo spesso lacunosi), noti come Cancelleria del Censo di Roma, Cancelleria del Censo di Tivoli (o Catasto di Tivoli), Cancelleria del Censo di Subiaco (o Catasto di Subiaco), e Catasto Pontificio nella Collezione II dei Catasti, che comprendono tra l'altro anche materiale catastale precedente al Catasto Gregoriano, conservato dalle antiche Cancellerie del Censo.
Il versamento effettuato dall'U.T.E. nel 1988 aggiunse il tassello conclusivo alla vicenda del cessato catasto rustico di Roma e provicia. Le mappe che ne fanno parte, con l'insieme dei loro allegati, costituiscono infatti la base topografica cui si riferiscono i documenti conservati in tutti i fondi citati, così come la storia di una proprietà può essere seguita "attraversando" gli archivi degli uffici che, nelle diverse epoche, ne hanno conservata la documentazione.