Introduzione
di Luisa Falchi
Il Catasto rustico di Roma e provincia - versamento U.T.E
- La documentazione relativa al cessato catasto rustico di Roma
e Provincia è stata versata dall'Ufficio Tecnico Erariale all'Archivio
di Stato di Roma nel 1988. Si tratta di 555 mappe alla scala 1/2000,
in fogli rettangoli sciolti, corredate di numerosi allegati; di
324 mappette in scala ridotta, relative ai medesimi comuni descritti
nelle mappe; di circa 3160 registri (prontuari di mappa, registri
partite, matricole possessori, matrici, trasporti) e di 900 buste
di volture.
L'impianto che è alla base di tale documentazione è quello del catasto
pontificio noto come Gregoriano, disposto nel 1816 ed attivato nel
1835: nella provincia di Roma esso restò infatti in vigore, per
quanto concerne i beni rustici, fino al 1952, data in cui fu completata
l'attivazione del Nuovo Catasto Terreni (N.C.T.) in tutti i comuni
che ne facevano parte.
Le mappe sono in gran parte le copie, in fogli rettangoli sciolti,
delle mappe originali elevate tra il 1818 ed il 1821; copie previste
dall'art.195 del Regolamento sulla misura dei terreni e formazione
delle mappe del 22 febbraio 1817 perchè destinate agli uffici
periferici preposti alla conservazione, e cioè incaricati di provvedere
alle operazioni necessarie a mantenere costantemente aggiornata
la situazione catastale dei comuni compresi nella propria circoscrizione,
sia in rapporto all'assetto della proprietà che allo stato dei beni
e dei relativi estimi.
Presentano, quindi, aggiornamenti spesso stratificati e non sempre
espressamente datati, riconoscibili perchè tracciati in rosso; furono
talvolta "rinnovate" e cioè nuovamente redatte integralmente
o in parte, seppur sulla base dell'impianto preesistente, laddove
le trasformazioni delle circoscrizioni amministrative o le modificazioni
della consistenza delle particelle catastali fossero particolarmente
rilevanti; furono corredate frequentemente di allegati relativi
a variazioni e frazionamenti intervenuti in epoche diverse; furono
talvolta sostitutite con copie non datate che ripropongono fedelmente
il cartiglio delle mappe originali conservate nell' archivio della
Presidenza del Censo, riportandone anche data e sottoscrizioni.
In sintesi, nel suo complesso il materiale topografico documenta
situazioni comprese in un amplissimo arco cronologico che va, appunto,
dall'impianto del Gregoriano all'attivazione del Nuovo Catasto Terreni.
Le scritture catastali invece si riferiscono al periodo 1870-1952:
solo eccezionalmente sono presenti, per alcune località, documenti
preunitari.
Vicende della catastazione postunitaria - Per chiarire tale
discrasia negli estremi cronologici, comprendere la natura di questo
fondo archivistico, ed i legami che lo collegano ad altri complessi
documentari già presenti in Archivio (Cancelleria del Censo di Roma,
Cancelleria del censo di Subiaco, Cancelleria del Censo di Tivoli,
Collezione dei catasti), è bene accennare brevemente alle vicende
catastali che accompagnarono il lungo processo di unificazione amministrativa
dello Stato unitario.
L'esigenza di una perequazione dell'imposta fondiaria e della formazione,
quindi, di un nuovo catasto dei terreni, uniforme per tutto il Regno,
si era fatta sentire con prepotenza immediatamente dopo l'unificazione
per l'incredibile disparità esistente tra i catasti vigenti nei
vari Stati preunitari e per la parallela disomogeneità dei criteri
che in tali stati regolavano il prelievo fiscale.
La legge 14 luglio 1864 n.1831, che provvedeva ad un conguaglio
provvisorio dell'imposta fondiaria, dava una risposta temporanea
e transitoria al problema che trovò una soluzione legislativa compiuta
solo nel 1886 (L.1 marzo 1886, n.3682), quando si dispose l'elevazione
di un nuovo catasto dei terreni, "geometrico, particellare, uniforme,
fondato sulla misura e sulla stima". Le operazioni di accatastamento,
accompagnate dal proliferare di norme di attuazione specifiche per
i vari aspetti dell'intervento, poi coordinate nel T.U. 8 ottobre
1931 n.1572, successivamente integrato e modificato da ulteriori
disposizioni sino al 1948, si protrassero fino al 1956. Man mano
che tali operazioni procedevano, si mantenevano in vigore i catasti
antichi che continuavano a fornire una base per la ripartizione
dell'imposta nei territori dove ancora non era attivo il Nuovo Catasto
Terreni: una normativa, diremmo, parallela regolava pertanto la
loro conservazione al fine di mantenerli efficienti.
In epoca pontificia tale funzione era svolta, come è noto, dalle
Cancellerie del Censo, che, appunto, conservavano le copie delle
mappe originali dei comuni compresi nella circoscrizione territoriale
di loro competenza, da sottoporsi a periodici aggiornamenti, e provvedevano
ad una serie di registrazioni prescritte da una puntuale normativa,
da effettuarsi sulla base di istanze di voltura obbligatoriamente
presentate in caso di passaggio di proprietà. Con l'Unità tali competenze
e la relativa documentazione furono ereditate dalle Agenzie delle
imposte, dipendenti dal dicastero delle Finanze. Ancora a tali organismi
la legge 24 marzo 1907 n.237 affidava la conservazione degli antichi
catasti dei terreni e di quello urbano, mentre il N.C.T. era oggetto
di una duplice conservazione, tanto a cura delle dette Agenzie quanto
degli Uffici tecnici di Finanza (R.D. 26 gennaio 1902 n.76).
Nel 1938 con il R.D.Legge n.664 fu stabilito che la conservazione
del N.C.T. avvenisse su unico esemplare della mappa particellare,
della tavola censuaria, del registro delle partite e della matricola
possessori a cura degli Uffici Tecnici Erariali, "a mezzo di apposita
sezione posta in ogni capoluogo di Provincia, per tutti i comuni
della provincia stessa": rimaneva di competenza degli Uffici distrettuali
delle imposte dirette (già Agenzie delle imposte) il solo Catasto
dei fabbricati o Catasto urbano, oggetto di una normativa distinta
(l. 2136/1865 e l. 5784/1870) che ne faceva essenzialmente uno strumento
tributario a carattere descrittivo.
Vicende archivistiche - Il processo di semplificazione delle
procedure di aggiornamento avviato con il 1938 si completa quindi
con l'attribuzione agli stessi Uffici Tecnici Erariali (U.T.E.)
del compito di provvedere anche alla conservazione dei vecchi catasti
dei terreni, ove fossero ancora in vigore, come dispose l'art.20
del R.D.Legge 4 aprile 1939 n.589. Gli Uffici distrettuali delle
imposte trasmisero quindi agli Uffici Tecnici Erariali la documentazione
catastale vigente, necessaria all'espletamento dei compiti istituzionali
che questi ultimi venivano ad assumere. Trattennero, invece, presso
di sè, il materiale documentario il cui valore amministrativo era
ormai esaurito e che non occorreva quindi più alle necessità ordinarie
del servizio. Nel caso specifico, restarono agli Uffici distrettuali
delle II.DD., le scritture catastali preunitarie mentre passarono
all'U.T.E. di Roma le mappe ed il corpus della documentazione postunitaria,
relativa ai beni rustici censiti nei territori compresi nella provincia
di Roma.
Il materiale catastale antico posseduto dai diversi Uffici distrettuali
delle imposte, esaurita da tempo la propria valenza amministrativa,
fu versato quindi in più riprese all'Archivio di Stato di Roma.
Si hanno così i complessi documentari, (purtroppo spesso lacunosi),
noti come Cancelleria del Censo di Roma, Cancelleria del Censo di
Tivoli (o Catasto di Tivoli), Cancelleria del Censo di Subiaco (o
Catasto di Subiaco), e Catasto Pontificio nella Collezione II dei
Catasti, che comprendono tra l'altro anche materiale catastale precedente
al Catasto Gregoriano, conservato dalle antiche Cancellerie del
Censo.
Il versamento effettuato dall'U.T.E. nel 1988 aggiunse il tassello
conclusivo alla vicenda del cessato catasto rustico di Roma e provicia.
Le mappe che ne fanno parte, con l'insieme dei loro allegati, costituiscono
infatti la base topografica cui si riferiscono i documenti conservati
in tutti i fondi citati, così come la storia di una proprietà può
essere seguita "attraversando" gli archivi degli uffici
che, nelle diverse epoche, ne hanno conservata la documentazione.